Addizionale comunale I.R.P.E.F.
L'Addizionale comunale I.R.P.E.F. è un'imposta comunale
suddivisa in due parti:
una fissa, uguale per tutti i Comuni, fissata da un D.M. del
1998;
una variabile, la cui entità è decisa direttamente
dal Comune, entro i limiti stabiliti dalla legge.
Imposta comunale sulla pubblicità
Qualsiasi messaggio diffuso in luoghi pubblici, o aperti al
pubblico, attraverso mezzi di comunicazione visiva o acustica
è soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità.
La diffusione di messaggi pubblicitari deve essere preventivamente
autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'imposta è
dovuta da chi materialmente mette a disposizione i mezzi per
la diffusione del messaggio pubblicitario o da che produce la
merce oggetto della promozione.
Le tariffe sono variabili a seconda della tipologia della pubblicità
e vengono deliberate dai singoli comuni. Modulistica
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti
La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono
locali ed aree scoperte a qualunque scopo adibite. Per le abitazioni
private sono tassati i vani principali e le dipendenze.
Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree sono
distinti in categorie. Nei regolamenti comunali possono essere
previste riduzioni.
Le fonti normative di questo tributo sono il D.Lgs.507/93 e
successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti comunali
per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani. Come e quando Occorre presentare denuncia di inizio, variazione
o cessazione entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun
anno. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se
non vi sono condizioni di tassabilità variate; dev'essere
redatta su appositi moduli predisposti dall'UFFICIO TRIBUTI
e ivi consegnata dietro rilascio di regolare ricevuta. Ai sensi
del D.Lgs. 507/93 e della Legge 549/95, con decorrenza 1 gennaio
1996, la tassa smaltimento rifiuti per coloro i quali occupano
aree pubbliche per meno di 183 giorni, assume la forma di tassa
"giornaliera" e pertanto non si riceverà più
la cartella esattoriale, ma si dovrà provvedere al pagamento
a mezzo di c/c postale.
In caso di cessazione dell'occupazione il contribuente deve
ugualmente presentare una denuncia di cessazione. La cessazione
in corso d'anno (per vendita o rilascio dell'immobile o chiusura
dei locali produttivi) dà diritto allo sgravio parziale del
tributo per i bimestri solari successivi alla data di presentazione
della cessazione. Per questa ragione la denuncia di cessazione
deve essere immediata, altrimenti il contribuente potrebbe decadere
dal beneficio per uno o più bimestri. Anche la variazione della
superficie o della tipologia di utilizzo dei locali deve essere
dichiarata al più presto, come pure il venir meno delle condizioni
che danno diritto a particolari agevolazioni - denuncia di variazione.
Modulistica
TOSAP - (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).
Ha per oggetto le occupazioni, di qualunque natura, di spazi
ed aree pubbliche e in ogni caso di beni demaniali o appartenenti
al patrimonio indisponibile del Comune.
Ogni occupazione di spazio pubblico deve essere autorizzata
dall'ufficio competente del Comune, la tassa è dovuta
dai titolari dell'autorizzazione e della concessione ed anche
dagli occupanti abusivi.
Il Comune adotta un regolamento di attuazione, nel quale vengono
raccolte le disposizioni di dettaglio e i casi di agevolazioni
e riduzioni applicabili, e definisce le tariffe.
Si distingue tra occupazioni PERMANENTI e occupazioni TEMPORANEE.
La principale categoria di occupazioni permanenti soggette a
pagamento è rappresentata dai passi carrabili.
La superficie soggetta a pagamento si ottiene moltiplicando
la larghezza del passo per 1 metro convenzionale di profondità
convenzionale. Come e quando
Diverse sono le fattispecie di occupazione temporanea, fra le
quali possiamo ricordare, a titolo indicativo, le occupazioni
dei banchi di mercato, gli stando delle feste, l'occupazione
realizzata con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di
somministrazione, occupazioni per lavori edili.
Per poter effettuare l'occupazione occorre che l'interessato
presenti apposita domanda. All'atto del ritiro dell'autorizzazione
dovrà provvedere al pagamento del tributo.
Il contribuente è tenuto a presentare apposita denuncia
ai fini del tributo nei termini indicati dal decreto legislativo
507 del 1993:
a) per le fattispecie che ricadono nella categoria di occupazioni
permanenti entro 30 giorni dal rilascio della concessione e
comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della
concessione;
b) per le occupazioni temporanee entro i termini stabiliti dalle
disposizioni del Regolamento comunale (in genere entro il termine
di inizio occupazione).
Le occupazioni poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione
costituiscono occupazioni abusive e come tali sono soggette
a sanzione amministrativa, nonché allo sgombero coattivo.
Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può
emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Modulistica
I.C.I. - Imposta sugli immobili L'I.C.I. è l'imposta dovuta al Comune da tutti coloro
che, sul territorio comunale, sono proprietari o titolari del
diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie od enfiteusi,
di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Il pagamento
è relativo all'anno in corso e deve essere effettuato
utilizzando gli appositi bollettini postali.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso
ed ai mesi di possesso.
L'acconto è pari al 50% dell'imposta annua dovuta, a
saldo si versa la differenza.
La comunicazione per acquisti, vendite, successioni, variazioni
catastali, cambi di residenza, comodati concessi, ecc... è
presentata o spedita con raccomandata al Comune, entro 60 giorni
dall'avvenuta variazione e comunque non oltre i termini previsti
per la consegna della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui la variazione stessa è avvenuta. Come e quando
La base imponibile è calcolata nel seguente modo: per i fabbricati
si assume la rendita vigente in Catasto al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, che deve essere incrementata del 5% (rivalutazione
obbligatoria stabilita dalla legge) e successivamente moltiplicata
per un coefficiente catastale (50 se si tratta di un immobile
accatastato come A10 (ufficio) o come D (immobile produttivo);
34 se si tratta di un C1 (negozio); 100 per tutti gli altri
immobili). In questo modo si identifica la base imponibile;
per i terreni agricoli si assume il reddito dominicale, lo si
rivaluta del 25%; il risultato ottenuto va moltiplicato per
75 al fine di ottenere la base imponibile; per le aree fabbricabili
si fa riferimento al valore di mercato dell'area definita al
1° gennaio dell'anno di imposizione. Aliquote d'imposta e detrazioni
Il Comune definisce annualmente le aliquote e le detrazioni
di imposta. L'aliquota deve essere applicata alla base imponibile
per identificate l'imposta lorda da pagare.
Il contribuente deve autoliquidare l'imposta dovuta per l'anno
corrente avuto riguardo allo sviluppo (o alla conferma) dei
dati concernenti la sua proprietà immobiliare. Il pagamento
può essere frazionato in due rate. L'acconto deve essere
pagato entro il 30 giugno dell'anno di imposizione. Il saldo
entro il 20 dicembre . Il pagamento può essere anche
effettuato in un'unica soluzione (entro il 30 giugno).
Il pagamento deve effettuarsi mediante apposito bollettino di
conto corrente postale, tipico per il pagamento dell'ICI.
Ogni Comune determina annualmente le modalità di pagamento
(tramite Concessionario della riscossione oppure tramite conto
corrente intestato direttamente al Comune). Per questa ragione
prima di effettuare il pagamento il contribuente deve verificare
l'esatta intestazione del bollettino.
Il Comune, in ogni caso, a ridosso della scadenza trasmette
al domicilio dell'interessato i modelli di pagamento, con indicazione
dei dati del contribuente, al fine di agevolare l'adempimento.
L'obbligo di dichiarazione deve assolversi in occasione dell'acquisito
o della vendita, della costituzione o estinzione di diritti
reali minori su immobili, dell'attivazione, chiusura di contratti
di leasing oppure al verificarsi delle circostanze che comportano
obbligo specifico di dichiarazione. Per una più precisa
rappresentazione della casistica si possono consultare le istruzioni
al modello di dichiarazione, distribuito gratuitamente dal Comune,
oppure consultando la modulistica generale direttamente dal
sito www.finanze.it. Aliquote
Aliquota
ridotta abitazione principale e pertinenza
5 per mille
Aliquota ordinaria
6,5 per mille
DETRAZIONE
SU ABITAZIONE PRINCIPALE
€
104,00
Modulistica
Programma per il calcolo dell'ICI 188 KB
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