giovedì 28 agosto 2008
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Comune di Martano - Tasse e Tributi
UFFICIO TRIBUTI
Piazza Matteotti - 73025 - Martano (LE)
Responsabile:
Tel.: 0836.575.272
Fax: 0836.575.272
Email:

Addizionale comunale I.R.P.E.F.

L'Addizionale comunale I.R.P.E.F. è un'imposta comunale suddivisa in due parti:
una fissa, uguale per tutti i Comuni, fissata da un D.M. del 1998;
una variabile, la cui entità è decisa direttamente dal Comune, entro i limiti stabiliti dalla legge.



Imposta comunale sulla pubblicità

Qualsiasi messaggio diffuso in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, attraverso mezzi di comunicazione visiva o acustica è soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità. La diffusione di messaggi pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'imposta è dovuta da chi materialmente mette a disposizione i mezzi per la diffusione del messaggio pubblicitario o da che produce la merce oggetto della promozione.
Le tariffe sono variabili a seconda della tipologia della pubblicità e vengono deliberate dai singoli comuni.
Modulistica




TARSU - Tassa smaltimento rifiuti
La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono locali ed aree scoperte a qualunque scopo adibite. Per le abitazioni private sono tassati i vani principali e le dipendenze.
Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree sono distinti in categorie. Nei regolamenti comunali possono essere previste riduzioni.
Le fonti normative di questo tributo sono il D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti comunali per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Come e quando
Occorre presentare denuncia di inizio, variazione o cessazione entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono condizioni di tassabilità variate; dev'essere redatta su appositi moduli predisposti dall'UFFICIO TRIBUTI e ivi consegnata dietro rilascio di regolare ricevuta. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 e della Legge 549/95, con decorrenza 1 gennaio 1996, la tassa smaltimento rifiuti per coloro i quali occupano aree pubbliche per meno di 183 giorni, assume la forma di tassa "giornaliera" e pertanto non si riceverà più la cartella esattoriale, ma si dovrà provvedere al pagamento a mezzo di c/c postale.
In caso di cessazione dell'occupazione il contribuente deve ugualmente presentare una denuncia di cessazione. La cessazione in corso d'anno (per vendita o rilascio dell'immobile o chiusura dei locali produttivi) dà diritto allo sgravio parziale del tributo per i bimestri solari successivi alla data di presentazione della cessazione. Per questa ragione la denuncia di cessazione deve essere immediata, altrimenti il contribuente potrebbe decadere dal beneficio per uno o più bimestri. Anche la variazione della superficie o della tipologia di utilizzo dei locali deve essere dichiarata al più presto, come pure il venir meno delle condizioni che danno diritto a particolari agevolazioni - denuncia di variazione.
Modulistica




TOSAP - (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).
Ha per oggetto le occupazioni, di qualunque natura, di spazi ed aree pubbliche e in ogni caso di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
Ogni occupazione di spazio pubblico deve essere autorizzata dall'ufficio competente del Comune, la tassa è dovuta dai titolari dell'autorizzazione e della concessione ed anche dagli occupanti abusivi.
Il Comune adotta un regolamento di attuazione, nel quale vengono raccolte le disposizioni di dettaglio e i casi di agevolazioni e riduzioni applicabili, e definisce le tariffe.
Si distingue tra occupazioni PERMANENTI e occupazioni TEMPORANEE.
La principale categoria di occupazioni permanenti soggette a pagamento è rappresentata dai passi carrabili.
La superficie soggetta a pagamento si ottiene moltiplicando la larghezza del passo per 1 metro convenzionale di profondità convenzionale.
Come e quando
Diverse sono le fattispecie di occupazione temporanea, fra le quali possiamo ricordare, a titolo indicativo, le occupazioni dei banchi di mercato, gli stando delle feste, l'occupazione realizzata con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione, occupazioni per lavori edili.
Per poter effettuare l'occupazione occorre che l'interessato presenti apposita domanda. All'atto del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento del tributo.
Il contribuente è tenuto a presentare apposita denuncia ai fini del tributo nei termini indicati dal decreto legislativo 507 del 1993:
a) per le fattispecie che ricadono nella categoria di occupazioni permanenti entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione;
b) per le occupazioni temporanee entro i termini stabiliti dalle disposizioni del Regolamento comunale (in genere entro il termine di inizio occupazione).
Le occupazioni poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione costituiscono occupazioni abusive e come tali sono soggette a sanzione amministrativa, nonché allo sgombero coattivo.
Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Modulistica




I.C.I. - Imposta sugli immobili
L'I.C.I. è l'imposta dovuta al Comune da tutti coloro che, sul territorio comunale, sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie od enfiteusi, di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Il pagamento è relativo all'anno in corso e deve essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini postali.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi di possesso.
L'acconto è pari al 50% dell'imposta annua dovuta, a saldo si versa la differenza.
La comunicazione per acquisti, vendite, successioni, variazioni catastali, cambi di residenza, comodati concessi, ecc... è presentata o spedita con raccomandata al Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione e comunque non oltre i termini previsti per la consegna della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione stessa è avvenuta.
Come e quando
La base imponibile è calcolata nel seguente modo: per i fabbricati si assume la rendita vigente in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere incrementata del 5% (rivalutazione obbligatoria stabilita dalla legge) e successivamente moltiplicata per un coefficiente catastale (50 se si tratta di un immobile accatastato come A10 (ufficio) o come D (immobile produttivo); 34 se si tratta di un C1 (negozio); 100 per tutti gli altri immobili). In questo modo si identifica la base imponibile; per i terreni agricoli si assume il reddito dominicale, lo si rivaluta del 25%; il risultato ottenuto va moltiplicato per 75 al fine di ottenere la base imponibile; per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato dell'area definita al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Aliquote d'imposta e detrazioni Il Comune definisce annualmente le aliquote e le detrazioni di imposta. L'aliquota deve essere applicata alla base imponibile per identificate l'imposta lorda da pagare.
Il contribuente deve autoliquidare l'imposta dovuta per l'anno corrente avuto riguardo allo sviluppo (o alla conferma) dei dati concernenti la sua proprietà immobiliare. Il pagamento può essere frazionato in due rate. L'acconto deve essere pagato entro il 30 giugno dell'anno di imposizione. Il saldo entro il 20 dicembre . Il pagamento può essere anche effettuato in un'unica soluzione (entro il 30 giugno).
Il pagamento deve effettuarsi mediante apposito bollettino di conto corrente postale, tipico per il pagamento dell'ICI.
Ogni Comune determina annualmente le modalità di pagamento (tramite Concessionario della riscossione oppure tramite conto corrente intestato direttamente al Comune). Per questa ragione prima di effettuare il pagamento il contribuente deve verificare l'esatta intestazione del bollettino.
Il Comune, in ogni caso, a ridosso della scadenza trasmette al domicilio dell'interessato i modelli di pagamento, con indicazione dei dati del contribuente, al fine di agevolare l'adempimento.
L'obbligo di dichiarazione deve assolversi in occasione dell'acquisito o della vendita, della costituzione o estinzione di diritti reali minori su immobili, dell'attivazione, chiusura di contratti di leasing oppure al verificarsi delle circostanze che comportano obbligo specifico di dichiarazione. Per una più precisa rappresentazione della casistica si possono consultare le istruzioni al modello di dichiarazione, distribuito gratuitamente dal Comune, oppure consultando la modulistica generale direttamente dal sito
www.finanze.it.
Aliquote

Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenza 5 per mille
Aliquota ordinaria 6,5 per mille
DETRAZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE € 104,00

Modulistica
Programma per il calcolo dell'ICI          
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