Descrizione
IL SINDACO
Visto il settimo comma, dell’art.1, della legge 21 marzo 1990, n.53;
Invita
gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda entro il mese di ottobre.
1. REQUISITI
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti;
b) non avere superato il settantesimo anno di età;
c) essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. INCOMPATIBILITA’ (art. 38 T.U. n. 361/1957 e art. 23 T.U. n. 570/1960).
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i funzionari medici dell’A.U.S.L, incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi dell’accompagnatore.
3. DOMANDA
Nella domanda, redatta in carta libera sugli appositi moduli disponibili sul sito internet o presso l’ufficio elettorale, dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto, la professione, l’arte o mestiere esercitati.
4. NOMINA
L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avviene con decreto del Presidente della competente Corte d’Appello.