REFERENDUM 22-23 MARZO 2026. INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE PER COMIZI E ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.

SI PUBBLICANO DI SEGUITO LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 52 E N. 53 DEL 20/02/2026 CON CUI SONO STATE INDIVIDUATE LE AREE E PIAZZE PUBBLICHE PER COMIZI O RIUNIONI ELETTORALI E L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI O ALTRI STAMPATI DI PROPAGANDA ELETTORALE.
Data:

24/02/2026

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Descrizione

Come riportato nella Circolare n. 14 del 11/02/2026 del Ministero dell'Interno, l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge, si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956 e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi di promotori del referendum, che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto, devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 16 febbraio 2026.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dai gruppi dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.
Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026.
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Sempre da venerdì 20 febbraio 2026, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono gli stessi.
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della citata legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione- portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

A cura di

Ufficio Elettorale

Unità che si occupa di organizzare tutte le fasi delle consultazioni elettorali

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 24/02/2026 11:44

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